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Ultima modifica: 13 Marzo 2019

Regolamento viaggi d’istruzione

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

(Delibera C.I. n° 8/2015)

Art. 1 – Finalità

  1. L’arricchimento dell’offerta formativa, prodotto specifico dell’autonomia scolastica, si realizza attraverso iniziative integrative promosse dalla scuola a completamento dell’ordinaria attività curriculare. Rientrano tra queste iniziative i viaggi di istruzione, che per la loro importanza nel quadro generale della formazione degli allievi, devono trovare spazio nella progettazione e realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa.
  2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi specifici è necessario per ogni viaggio predisporre materiale didattico articolato, che consenta agli allievi una adeguata preparazione preliminare appropriate informazioni durante la visita, con conseguente ricaduta didattica.
  3. In considerazione delle motivazioni culturali, didattiche ed educative che ne costituiscono il fondamento e o scopo preminente, i viaggi di istruzione presuppongono una precisa pianificazione all’inizio delle lezioni, determinante non solo per l’attento esame degli elementi didattici delle iniziative, ma anche per quelli organizzativi e gestionali. A tali fini il presente Regolamento definisce in modo coordinato compiti e funzione degli organi scolastici, collegiali e monocratici, a vario titolo coinvolti.

Art. 2 – Tipologia dei viaggi

Si parla di USCITA DIDATTICA in riferimento alle visite effettuate nell’orario scolastico. Si parla di VIAGGI D’ISTRUZIONE in riferimento alle uscite di una o più giornate.

  1. Nella definizione “viaggi di istruzione”, quindi, si ricomprendono le seguenti tipologie:
  2. Viaggi di istruzione propriamente detti ovvero viaggi di integrazione culturale in Italia e all’estero con periodi di soggiorno superiori ad un giorno;
  3. Visite guidate, ovvero viaggi presso località di interesse storico-artistico-ambientale con lezioni in campo presso musei, gallerie, fiere, parchi con rientro in sede nello stesso giorno:con lezioni in campo presso musei, gallerie, fiere parchi con rientro in sede nello stesso giorno.
  4. Le uscite didattiche sul territorio, sono deliberate del Consiglio di Classe e necessitano dell’acquisizione del consenso delle famiglie.

Art.3 – Pianificazione delle attività

  1. I viaggi di istruzione, di cui alle lettere a) e b) art. 2, comma 1, sono programmati nel rispetto delle procedure indicate nel seguente articolo.
  2. Le proposte, deliberate dal competente consiglio di classe in composizione di diritto ed elettiva, sono presentate all’ufficio di dirigenza entro il 31 ottobre, per i viaggi di più di 1 giorno ed entro il 31 gennaio per i viaggi di un solo giorno con l’esatta indicazione dei seguenti elementi:
  3. Itinerario, durata e programma di viaggio coerente con il percorso formativo;
  4. Nominativo docente referente, accompagnatori effettivi e supplente;
  5. Numero presunto di allievi partecipanti;
  6. Partecipazione di allievi diversamente abili;
  7. Spesa-unitaria massima orientativa.
  8. Le proposte sono presentate al Collegio dei Docenti, il quale, previa valutazione degli aspetti didattici ed educativi, delibera in merito. Al Consiglio di Istituto spetta la delibera sui viaggi di istruzione di più di 1 giorno con avvio di ogni attività gestionale e negoziale connessa alla piena realizzazione.
  9. Considerata l’opportunità di non sottrarre tempi eccessivi, alle attività curriculari, si fissa in 6 giorni il periodo massimo utilizzabile, fruibile in unica o più soluzioni; al fine del computo del periodo massimo utilizzabile sono calcolati solo i giorni impiegati in alternativa alle lezioni in aula e non i festivi eventualmente ricompresi.
  10. Non possono essere organizzati, salvo casi eccezionali di eventi straordinari che cadono nel mese di maggio o giugno, viaggi negli ultimi 30 giorni di lezione ed è fatto divieto di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne sia per ragioni di sicurezza sia perché l’itinerario fino a destinazione può inserirsi a pieno titolo nel contesto delle finalità formative dell’iniziativa.

Art. 4 – Destinatari

  1. Destinatari dei viaggi, di cui alla lett. a) art. 2 comma 1, sono gli allievi frequentanti il terzo anno della scuola secondaria; destinatari dei viaggi, di cui alla lett. b) art. 2, comma 1, sono tutti gli allievi dell’Istituto.
  2. Al duplice scopo di contenere le spese di viaggio e assicurare la maggiore efficienza ed efficacia dell’iniziativa sarà favorito il raggruppamento di massimo due classi dello stesso anno di corso o, in alternativa, di un numero di allievi partecipanti che consenta di utilizzare un unico mezzo di trasporto dell’intero gruppo allievi-docenti.
  3. Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione relativamente ai fini didattici, culturali e relazionali, nessun viaggio potrà essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione del 75% degli allievi componenti la classe interessata.
  4. Per gli allievi non partecipanti rimane l’obbligo di frequenza delle lezioni e per essi potranno essere adeguatamente programmate attività di recupero e consolidamento.
  5. Gli allievi potranno partecipare alle iniziative previa acquisizione obbligatoria del consenso scritto di chi esercita la potestà.
  6. Gli allievi partecipanti devono essere in possesso di idoneo documento di identificazione personale e per i viaggi all’estero di documento valido per l’espatrio, ove previsto, oltre a libretto-tesserino sanitario rilasciato dall’ASL di competenza.
  7. Prima della partenza i genitori degli allievi partecipanti segnalano particolari situazioni di ordine medico-sanitario concernenti allergie alimentari o di altro tipo o terapia in atto e autorizzano i docenti accompagnatori a svolgere ogni pertinente azione in favore degli allievi interessati.
  8. Durante i viaggi di istruzione gli allievi hanno l’obbligo di osservare il Regolamento di disciplina; eventuali violazioni sono contestate in loco e sanzionata al rientro in sede.

Art. 5 – Docente referente e accompagnatori

  1. Il Consiglio di classe individua nella proposta di viaggio il docente referente e i docenti accompagnatori.
  2. Il docente referente cura ogni adempimento organizzativo; sue specifiche attribuzioni sono:
  3. redige la proposta elaborata dal Consiglio di classe;
  4. raccoglie i consensi delle famiglie;
  5. predispone l’elenco nominativo dei partecipanti;
  6. raccoglie le quote di partecipazione a titolo di acconto e saldo e provvede al versamento/i su ccp di istituto;
  7. si assicura che tutti i partecipanti siano in possesso dei documenti di cui all’art. 4 sesto comma;
  8. riceve dal direttore dei servizi generali e amministrativi i documenti di viaggio, ovvero voucher ed elenchi nominativi partecipanti;
  9. redige relazione consuntiva entro 15 giorni dalla conclusione del viaggio, da consegnare al Consiglio di classe e al Dirigente Scolastico.
  10. Per i viaggi di cui alla lett. a) art. 2 comma 1, al docente referente è corrisposto un compenso relativo alla funzione nella misura stabilita in sede di contrattazione integrativa di istituto.
  11. La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell’incarico è svolta dal personale docente, di norma individuato all’interno del consiglio di classe della classe partecipante.
  12. Occorre decidere gli insegnanti accompagnatori e supplenti nella misura di un docente ogni 15 alunni. La presenza dell’ insegnante di sostegno è obbligatoria, in aggiunta, laddove l’alunno necessiti di un rapporto 1:1 o nella classe siano presenti più alunni con handicap. L’assistente ad personam può partecipare volontariamente ma non sostituisce il docente di sostegno.
  13. Nella proposta sono indicati in nominativi dei docenti accompagnatori effettivi, computati in base al disposto del precedente comma 5, più un accompagnatore supplente. Verificata la disponibilità, il dirigente scolastico conferisce formale incarico.
  14. Deve essere assicurato l’avvicendamento dei docenti accompagnatori in modo da escludere che lo stesso docente participi a più di un viaggio nello stesso anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate e ai docenti con numero di classi assegnate superiore a nove.
  15. Rientra nel potere discrezionale del dirigente scolastico conferire incarico di accompagnatore ad unità di personale ata, profilo collaboratore scolastico, in casi di assoluta eccezionalità o in casi di supporto logistico-organizzativo.
  16. Il dirigente scolastico conferisce al docente referente l’incarico di “direttore di viaggio” che ha il compito di impartire direttive al gruppo al fine di una migliore organizzazione e coordinamento.
  17. Ai sensi dell’art. 2047 c.c. e art. 61 della Legge n. 312/80, gli accompagnatori assumono la responsabilità della vigilanza per gli allievi ad essi assegnati e al cui relativo elenco formulato secondo il quinto comma di detto articolo.
  18. Eventuali uscite serali durante i soggiorni sono effettuate sotto la discrezionalità e responsabilità del docente accompagnatore.
  19. E’ fatto divieto assoluto di partecipazione ai viaggi di istruzione di terze persone, quali parenti e affini.

Art. 6 – Allievi diversamente abili

  1. Onde assicurare il diritto degli allievi con disabilità di partecipare ai viaggi di istruzione, la scuola comunica all’Agenzia di viaggio o direttamente alle strutture riceventi, la presenza di allievi ai quali devono essere assicurati e forniti i servizi idonei secondo la normativa vigente in materia. Per gli allievi non deambulanti il mezzo di trasporto deve essere fornito di dispositivo sollevatore.
  2. In considerazione del tipo di disabilità può essere prevista in aggiunta al numero di accompagnatori stabilito in base all’art. 5, quinto comma, una unità aggiuntiva dedicata.

Art. 7 –Organizzazione e gestione.

  1. L’intera organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione rientra nella completa autonomia decisionale e nelle responsabilità degli organi di autogoverno della scuola.
  2. La copertura finanziaria dei viaggi di istruzione è a completo carico degli allievi partecipanti che versano un contributo per coprire l’intera spesa. Pertanto nella proposta di viaggio deve tenersi conto che non possono essere richieste alle famiglie quote di partecipazione di rilevante entità o tali, comunque da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero natura e finalità del viaggio di istruzione. A tal fine la proposta del consiglio di classe deve prevedere un tetto massimo orientativo di costo-unitario presunto.
  3. Limitatamente ai viaggi di cui alla lett. A) art. 2, comma 1, destinati agli allievi dell’ultimo anno di corso, il Consiglio di Istituto stabilisce annualmente un importo a parziale integrazione finanziaria della spesa prevista. Detto importo è finalizzato a ridurre il valore del costo unitario previsto per singolo allievo e per i benefici di cui al successivo comma 9.
  4. Fermo restando la possibilità di organizzare i viaggi di istruzione in proprio, è preferibile avvalersi di Agenzie di viaggio, da selezionare nelle relative categorie merceologiche pubbliche e/o negli elenchi fornitori della scuola secondo le procedure di legge.
  5. Il dirigente scolastico, dopo l’adozione del “Piano Annuale dei viaggi di istruzione” invita almeno tre ditte a presentare offerte di preventivi e nomina una commissione ad hoc per la valutazione delle offerte secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
  6. Individuata l’Agenzia di viaggio aggiudicataria e il costo-unitario presunto, il coordinatore si impegna a controllare l’avvenuto versamento ai fini assicurativi rivolgendosi al DSGA. Al momento della consegna dell’autorizzazione, gli studenti devono versare un acconto di 10 euro per i viaggi di un giorno e 60 euro per i viaggi di più giorni (non restituibili) a titolo di caparra.
  7. Ai genitori viene rilasciata ricevuta di versamento. La quota è versata a titolo di caparra, e, salvo valutazioni discrezionali, non è restituita in caso di mancata partecipazione, ma utilizzata per i benefici previsti dal successi o comma 6.
  8. La quota a saldo è calcolata secondo la formula “all inclusive”, ovvero comprensiva del viaggio, servizi di ristorazione e alberghieri, accessi a musei, altro. E’ versata, con le stesse modalità di cui al comma 5, improrogabilmente entro 15 giorni antecedenti la stipulazione del contratto con l’Agenzia di viaggio aggiudicataria.
  9. Per gli allievi in disagiate condizioni economiche, il dirigente scolastico in rapporto alla documentazione prodotta o ad altri elementi di sua conoscenza, sulla base delle disponibilità finanziarie, può disporre esoneri parziali o totali della quota a saldo.

Art. 8- Polizza assicurativa

  1. Il Direttore dei Servizi generali amministrativi avrà cura di verificare se all’ interno del contratto di polizza assicurativa stipulato all’ inizio delle lezioni, ci siano le coperture per infortuni durante i viaggi di istruzione relativamente ad allievi e accompagnatori. In mancanza, prima di ogni viaggio dovrà essere prevista la sottoscrizione di un contratto dedicato.

Art. 9 – Norme finali

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa di disciplina della materia in vigore. “

Viadana, 10 febbraio 2015

Il consiglio d’Istituto nella seduta del 10 febbraio 2016 ha deliberato per il prossimo anno scolastico  (2016_2017) il nuovo iter da seguire per i viaggi d’istruzione:
• Proporre l’uscita da far approvare a tutto il consiglio di classe, compresa la componente genitori, nella seduta di novembre;
• Individuare i docenti accompagnatori.
• Richiedere un preventivo di massima all’ ufficio preposto, in base al n° effettivo degli alunni della classe;
• Presentare il programma alle famiglie con richiesta dell’ autorizzazione e del versamento di caparra con esplicita dicitura che il costo preventivato potrà subire variazioni a seconda del n° reale dei partecipanti;
• Autorizzare solo gite a cui aderisce almeno il 75% degli alunni, come da regolamento-gite;
• Permettere ad ogni docente di accompagnare al massimo 2 viaggi d’istruzione.