Accordo di rete per l’apprendimento (lifelong Learning)
ACCORDO DI RETE TERRITORIALE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
Tra IS “Greggiati” di Ostiglia, IS “Strozzi” di Palidano, UST di Mantova, IS “Bonomi-Mazzolari” di Mantova, IC Virgilio, IC Castellucchio, IC di Rodigo, IC Viadana Parazzi, ITES Pitentino, IS “Sanfelice” di Viadana, IS “Falcone” di Asola, CPIA di Mantova. (* I soggetti possono variare a seconda delle specificità territoriali)
PREMESSA
Nelle politiche europee e nazionali per la realizzazione degli obiettivi e delle strategie di LISBONA 2010 e EUROPA 2020, l’apprendimento permanente viene riconosciuto come un diritto della persona. L’ultima indagine PIAAC, chiusasi nel 2012, ha classificato l’Italia all’ultimo posto, tra i paesi interessati, per quanto riguarda le competenze della popolazione adulta in literacy e al penultimo posto per le competenze in numeracy. La situazione è altamente preoccupante, perché questo deficit formativo mette a rischio lo sviluppo della
persona, l’inclusione, la coesione sociale e l’occupazione. Per dare una soluzione alle criticità evidenziate dall’indagine, è strategico promuovere la cultura dell’apprendimento permanente, fare emergere i bisogni formativi inespressi e/o non percepiti, e contribuire all’acquisizione delle competenze indispensabili per una cittadinanza attiva consapevole. La prospettiva dell’apprendimento permanente implica un vero cambiamento di paradigma, che si incentra su quattro elementi:
• l’assunzione della prospettiva dell’apprendimento lungo l’arco della vita (lifelong learning);
• l’estensione delle sedi e delle modalità dell’apprendimento, da quelle formali a quelle non formali ed informali (lifewide learning);
• la presa in carico del soggetto in apprendimento;
• la trasparenza e comparabilità degli apprendimenti a livello europeo.
Tali principi sono contenuti nei seguenti dispositivi normativi:
• Legge 28 giugno 2012, n. 92, recante disposizioni in materia di riforme del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita ai sensi dei commi 51 e seguenti dell’art.4;
• DPR del 29 ottobre 2012 n. 263, recante norme generali per la definizione dell’assetto organizzativo e didattico dei centri d’istruzione per gli adulti e dei corsi serali;
• Intesa in Conferenza Unificata del 20/12/2012, riguardante le politiche per l’apprendimento permanente e gli indirizzi per l’individuazione di criteri generali e priorità per la promozione ed il sostegno alla realizzazione di reti territoriali;
• Decreto Legislativo del 16 gennaio 2013 n. 13, recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali e degli standard minimi di servizio del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze;
• Decreto Interministeriale del 13 febbraio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione dell’Università e della Ricerca;
• Linee Guida per il passaggio al nuovo Ordinamento a sostegno dell’Autonomia organizzativa e didattica dei CPIA del 10 aprile 2014
• L’Accordo in Conferenza Unificata del 30/07/2014, riguardante le “linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti territoriali”.
• Legge del 10 dicembre 2014, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
• D.lgs 22 del 4/03/2015 – art. 7 in attuazione della legge 183/2014;
• Eventuali deliberazioni degli Enti Locali sull’educazione permanente .
I soggetti sopra indicati
Stipulano il seguente accordo
Articolo 1
(Valore delle premesse e degli allegati)
Le premesse di cui sopra, e gli atti richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente Accordo di Rete, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo stesso.
Il presente accordo ha la funzione di:
Articolo 2
(Oggetto e finalità)
• Creare un sistema integrato locale per l’apprendimento permanente (lifelong learning), attraverso l’apprendimento formale, non formale, informale sostenibile nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale civica, sociale ed occupazionale, per l’esercizio di cittadinanza attiva;
• Garantire il diritto della persona all’apprendimento per poter accedere a reali e significative offerte formative e di istruzione lungo l’arco della sua vita.
• Creare un sistema di validazione e certificazione delle competenze, finalizzato a valorizzare gli apprendimenti comunque acquisiti a vari livelli.
• Considerare l’istruzione degli adulti quale vettore fondamentale di coesione, di inclusione sociale e di occupabilità.
Obiettivi
Articolo 3
(Obiettivi e priorità)
• Perseguire una maggiore efficacia delle politiche attive, attraverso il sostegno alla persona nella costruzione dei propri percorsi di apprendimento e di lavoro, con attenzione ai fabbisogni necessari al raggiungimento delle competenze;
• strutturare un sistema territoriale di orientamento permanente;
• potenziare azioni per creare sistemi integrati di istruzione, formazione e lavoro per promuovere crescita e sviluppo della persona;
• potenziare e consolidare le competenze-chiave di cittadinanza per l’apprendimento permanente, di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006;
• integrare i servizi per la ricostruzione e la documentazione degli apprendimenti.
Priorità
• Promuovere e potenziare le attività di orientamento sulle opportunità formative ed occupazionali del territorio;
• sviluppare le competenze di specifici target maggiormente deboli e svantaggiati;
• favorire il rientro in formazione degli adulti e dei NEET;
• ampliare l’accesso alle opportunità formative anche attraverso strumenti specifici di trasparenza;
• sviluppare l’integrazione dei servizi per l’apprendimento permanente;
• migliorare i sistemi d’istruzione e formazione in relazione al mercato del lavoro;
• favorire l’aggregazione dei soggetti operanti a sostegno dell’apprendimento permanente.
Azioni
Articolo 4
(Azioni della rete territoriale)
• Analisi dei bisogni formativi del territorio;
• mappatura dell’offerta formativa;
• definizione di un piano dell’offerta formativa territoriale per l’apprendimento permanente
• strutturazione e partecipazione di un sistema regionale di orientamento permanente;
• integrazione dei servizi per la ricostruzione, la documentazione e la certificazione degli apprendimenti, ad esempio libretto formativo del cittadino;
• informazione e condivisione dei programmi e delle opportunità di finanziamento, al fine di ottimizzare le risorse e migliorare la programmazione degli interventi, in una logica di integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e orientamento al lavoro;
• costituzione di un sistema informativo ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e della conservazione degli atti;
• definizione dei criteri per la realizzazione di una dorsale informativa unica ed interoperabile;
• individuazione della dimensione territoriale, delle connotazioni/vocazioni/ specializzazioni settoriali.
Articolo 5
(Monitoraggio)
Il monitoraggio viene realizzato attraverso indicatori qualitativi e quantitativi.
Indicatori qualitativi
• Clima di rete e livello di cooperazione;
• coinvolgimento dei soggetti che operano sul territorio;
• grado di partecipazione;
• incidenza degli interventi svolti e loro efficacia sulle fasce deboli e svantaggiate;
• produzione di materiali di studio ed approfondimento relativo alle tematiche affrontate dalla rete.
Indicatori quantitativi
Sulla base degli indicatori qualitativi, il Comitato Tecnico della rete indicherà di volta in volta indicatori quantitativi per misurare l’efficacia delle azioni della rete.
Articolo 6
(Durata del presente Accordo e recesso)
• Il presente Accordo ha la durata di tre anni, a decorrere dalla sua sottoscrizione, rinnovabili tacitamente, salvo la possibilità di recedere in ogni momento dallo stesso, con preavviso di almeno tre (3) mesi, per sopravvenute esigenze di carattere organizzativo o normativo, mediante comunicazione trasmessa alle altre Parti, tramite le modalità istituzionali previste dalla normativa;
• Il presente Accordo potrà rinnovarsi con eventuali correttivi resi necessari dai risultati dei processi di monitoraggio e valutazione, dall’evoluzione delle esperienze e da modifiche delle norme in vigore.
• Il presente accordo è aperto all’adesione di tutte le istituzioni Agenzie ed Enti che vorranno entrare a far parte.
Sono Organi istituzionali della Rete:
Il Consiglio di rete;
Il Presidente;
il Comitato Tecnico;
Articolo 7
(Organi della Rete)
eventuali gruppi di lavoro ristretti, costituiti su specifiche tematiche.
Articolo 8
(Consiglio di rete)
Il Consiglio di rete è l’organo di indirizzo della rete, assume il ruolo di regia nella pianificazione delle attività, ed è costituito dai Rappresentanti legali degli Enti sottoscrittori dell’accordo, ciascuno con diritto di voto, fatta salva la facoltà, per ogni componente del Consiglio, di delegare un sostituto.
Il Consiglio di rete ha le seguenti competenze:
• individua le priorità strategiche riferite al triennio;
• delibera sulle direttive generali della Rete, anche nei rapporti con i terzi soggetti pubblici e privati;
• delibera il Piano delle attività della Rete proposto dal Comitato tecnico;
• nomina Il Presidente ed un V icepresidente, con cadenza triennale, con la metà più uno dei voti;
• nomina il Comitato Tecnico e i membri supplenti, con cadenza triennale, con la metà più uno dei voti;
• delibera sulle modificazioni del presente Accordo;
• cura la diffusione delle informazioni e la messa in rete delle esperienze;
• promuove iniziative per l’acquisizione di risorse necessarie alla realizzazione dei progetti;
• propone criteri di utilizzo e ripartizione delle risorse umane e finanziarie;
• garantisce il raccordo interistituzionale attraverso lo scambio di documentazione ed informazioni;
• rende pubblici i dati del monitoraggio, anche in termini di bilancio sociale.
Il Consiglio di Rete, su iniziativa del Presidente, è convocato d’ufficio almeno una volta all’anno per l’approvazione e/o analisi del piano delle attività e può essere comunque convocato ogni qual volta appaia necessario, su richiesta scritta di almeno un terzo delle Istituzioni che compongono la Rete.
La convocazione deve pervenire a ciascuna componente con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data fissata per la seduta.
Il Consiglio di Rete è presieduto dal Presidente, il quale nomina un Segretario per le attività di assistenza e verbalizzazione.
In prima convocazione, le decisioni del Consiglio di Rete sono prese con la maggioranza dei voti, alla presenza di almeno la metà più uno dei componenti della Rete.
In seconda convocazione, Il Consiglio di rete decide con la maggioranza dei voti, computata in base alle Istituzioni intervenute.
I componenti del Consiglio di rete possono delegare dipendenti interni all’Istituzione di appartenenza, ai
fini della partecipazione e dell’espressione del voto nel Consiglio di Rete.
Articolo 9
(Il Presidente)
• Il Presidente della rete viene nominato dal Consiglio di rete nella seduta di insediamento ed ha incarico di durata triennale;
• svolge funzioni di coordinamento delle diverse attività della Rete;
• il preside è membro di diritto del Comitato Tecnico;
• convoca e presiede Il Consiglio di rete predisponendo un calendario degli incontri, sentito lo stesso, almeno tre volte l’anno;
• individua le modalità di comunicazione e gestione delle azioni della Rete.
Articolo 10
(Il Comitato Tecnico)
• Il Comitato Tecnico costituisce l’organo tecnico del Consiglio della Rete ed ha le seguenti competenze:
a) fornisce le indicazioni strategiche sugli indirizzi, sulle direttive generali della Rete, anche nei rapporti con i soggetti terzi pubblici e privati, e sullo svolgimento delle attività di Rete;
b) elabora il Piano delle Attività della Rete, con riferimento alle azioni di cui all’art. 4 del presente Accordo;
c) su impulso del Consiglio di rete o dei gruppi di lavoro ristretti formula proposte strategiche
• Il Comitato è composto*:
a) da 5 -7 membri, eletti dal Consiglio di rete
b) da un coordinatore, individuato al suo interno;
• Il Comitato è convocato dal coordinatore e deve essere comunque convocato ogni qual volta ne faccia richiesta scritta la maggioranza dei membri che lo compongono.
• Il Comitato tecnico può articolarsi in gruppi di lavoro su specifiche tematiche, con l’eventuale presenza di esperti.
• I componenti del comitato tecnico possono delegare dipendenti interni all’Istituzione di appartenenza, ai fini della partecipazione e dell’espressione del voto nel Comitato.
(*Esempio che va contestualizzato a livello territoriale)
Articolo 11
(Gruppi di lavoro ristretti su specifiche tematiche)
• I gruppi di lavoro ristretti sono costituiti su indicazione del Comitato Tecnico che ne stabilisce gli obiettivi, il mandato operativo, la durata e la composizione, nell’ambito delle azioni dell’apprendimento permanente;
• i gruppi di lavoro ristretti possono essere formati da soggetti sia interni che esterni alla Rete, dotati delle competenze necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati; essi forniscono ausilio consultivo e operativo al Comitato Tecnico nel corso della realizzazione delle singole azioni;
• i gruppi di lavoro individuano al proprio interno un coordinatore per il necessario raccordo con il Comitato Tecnico;
Articolo 12
(Sede della rete)
La sede di riferimento della rete viene individuata dal Presidente, al fine di ospitare i lavori e custodire la documentazione anche in forma digitale, nel rispetto di quanto previsto dal D. L.vo 196 / 06 in materia di trattamento dei dati personali.
Articolo 13
(Adesioni di altre Istituzioni)
• Il presente Accordo è aperto all’adesione di tutte le Istituzioni formative che intendano parteciparvi,
con preventiva deliberazione del Consiglio di rete;
• l’adesione, previe le necessarie deliberazioni dell’Istituzione aderente, è operata attraverso la sottoscrizione di atto aggiuntivo rispetto al presente Accordo, il quale recherà l’indicazione delle risorse strumentali, economiche e professionali eventualmente messe a disposizione dagli aderenti.
Articolo 14
(Comunicazioni)
Tutte le comunicazioni e notifiche previste dal presente Accordo sono effettuate esclusivamente attraverso le modalità istituzionali previste dalla normativa.
Articolo 15
(Utilizzo e diffusione del materiale)
L’utilizzo e la diffusione di materiale derivante dall’attività delle azioni previste nel presente Accordo di Rete, dovrà avvenire con precisa menzione della partecipazione dei soggetti redattori, utilizzando anche i canali istituzionali web.
Articolo 16
(Disposizioni finali)
Il presente Accordo, sottoscritto con firma digitale, viene depositato in originale presso la sede della rete di cui all’art. 12, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. Per tutte le attività della Rete non sono previsti compensi o rimborsi di alcun genere.
Letto, confermato e sottoscritto.
Delibera del Consiglio d’istituto del 30/09/2015 – delibera n. 34/2015